POZZILLI. Sul caso dei “mega impianti” fotovoltaici (Molise 01 e Molise 02) per complessivi 25 ettari e potenza superiore ai 12mila Kw, occorre segnalare una recente ordinanza del Tar Molise (N. 00015/2014 Reg. Prov. Cau. – N. 00320/2013 Reg. Ric. – Depositata in Segreteria il 30 gennaio 2014) che di fatto potrebbe tramutarsi nel “via libera” alla costruzione dei due impianti in questione. Un “dettaglio”, questo, che preoccupa non poco gli ambientalisti e le popolazioni locali.
L’ordinanza nella sua interezza:
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Fv Pozzilli Srl in Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Di Pardo, Carmen Venditti, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo Avv. in Campobasso, via Berlinguer, N. 1;
contro
Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise in Pers. del Leg. Rappres. P.T., Ministero Per i Beni e Le Attivita Culturali e del Turismo in Pers. del Ministro P.T., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi 124; Ministero Per i Beni e Le Attivita Culturali in Pers. del Ministro P.T.; Regione Molise in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso per legge dagli avv. Annamaria Macchiarola, Maria Alessandra Fusaro, Claudia Angiolini, domiciliata in Campobasso, via Genova, 11;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali – Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio eletto presso Margherita Zezza Avv. in Campobasso, c.so Vitt. Emanuele II, 23;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
della nota del Ministero per i beni e le attivita culturali – direz.reg. per i beni culturali e paesagg. del molise prot. n. 3556 del 23.08.13, di ogni atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi
e per motivi aggiunti:
del decreto n. 39/2013 emesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo – Direttore Regionale – Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali e Paesaggistiche del Molise del 06.11.2013 e relativi allegati, ivi inclusi la Relazione Tecnica Scientifica del 06.11.2013, nonché di tutti gli atti presupposto, consequenziali o comunque connessi anche se non conosciuti, ivi inclusi i provvedimenti di indagini geofisiche effettuati sul territorio di Pozzili a firma del Prof. Mauriello del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione – Università degli Studi del Molise; la Relazione di Sopralluogo del 01/07/2013 della Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali e Paesaggistiche del Molise; la relazione sui Risultati- Sopralluogo Ricognizione di Superficie effettuata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise del 22.08.2013
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise in Pers. del Leg. Rappres. P.T. e di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e il Turismo in Pers. del Ministro P.T. e di Regione Molise in Persona del Presidente P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, valutata la gravità del pregiudizio prospettato e in relazione alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni per l’applicazione delle misure cautelari previste dall’art. 55 del c. p. a;
che, ad una sommaria cognizione ed alla luce dei motivi dedotti, il provvedimento impugnato, con il quale si incide sfavorevolmente su un interesse che già per due volte è stato ritenuto da questo TAR illegittimamente aggredito dall’attività amministrativa del Ministero resistente, appare viziato da eccesso di potere, sotto il profilo dello sviamento;
che, pertanto, si debba accogliere l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati;
che si debba fissare l’udienza di trattazione di merito della causa;
che le spese della fase cautelare debbano essere poste a carico della parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima):
Accoglie l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 giugno 2014.
Condanna la P.A. resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 (cinquecento).
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore
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