MONTERODUNI – Il Tar annulla le elezioni del 26 maggio scorso: Custode Russo aveva vinto per un voto di scarto (la sentenza)

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MONTERODUNI – Le elezioni del 26 maggio scorso sono state annullate questa mattina dal Tar di Campobasso. Monteroduni dovrà pertanto tornare al voto.

Come si ricorderà, la sfida si concluse in favore del sindaco uscente Custode Russo contro Nicola Altobelli per una sola preferenza: 696 a 695. Tuttavia, i conti non tornavano, per via di una scheda.

E oggi quella scheda ha fatto la differenza nelle motivazioni dei giudici amministrativi. In particolare, le irregolarità sono state riscontrate nel verbale delle operazioni della sezione n. 2 dove “si riscontrano n. 527 schede scrutinate a fronte di soli n. 526 elettori votanti”.

LA SENTENZA (documento integrale)

Pubblicato il 22/11/2019

N. 00408/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00210/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 210 del 2019, proposto da
William Turcinovic, Vincenzo Pacifico, Michele Cristinzio, Mario Silvestri, Michele Tuono, Stefano Biello, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monteroduni, non costituito.
Ministero dell’Interno-Ufficio Territoriale del Governo Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui domiciliataria in Campobasso alla via Garibaldi, 124;

nei confronti

Custode Russo, Francesco Faralli, Anna Maria Foglietta, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Di Pardo, Nicola Scapillati, Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Nicola Altobelli, Valerio Volpe, Michele Ferretti non costituiti in giudizio;
Marco Zampogna, Giuseppe Rago, rappresentati e difesi dall’avvocato Stefano Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Umberto I°;
Luca Delli Carpini, Alfonso De Lucia, Angelica Maiola, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Coromano, Guglielmo Pettograsso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Coromano in Campobasso, via Xxiv Maggio n. 137;

per l’annullamento

dell’atto di proclamazione della elezione alla carica di Sindaco ed a quella di Consiglieri comunali del Comune di Monteroduni (IS), contenute nel verbale delle operazioni elettorali dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni del 28.5.2019, all’esito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019;

del predetto verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni nn. 1, 2 e 3, afferenti le elezioni del 26.05.2019 del Comune di Monteroduni e di tutti i relativi allegati afferenti le preferenze e l’attribuzione del numero di seggi;

dell’estratto del verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, per la parte relativa alla certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio – elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale di Monteroduni (IS);

dei verbali delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione, delle Sezioni nn. 1, 2 e 3, relativi alle elezioni del 26 maggio 2019 del comune di Monteroduni (IS);

della Delibera dell’insediato Consiglio Comunale n. 9 del 12.6.2019, avente ad oggetto “Esame delle condizioni di eleggibilità, compatibilità e candidabilità degli eletti” nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019;

di ogni altro atto del procedimento elettorale, nonché di tutti gli ulteriori atti agli stessi preordinato, connesso e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto;

nonchè

per l’annullamento integrale dei risultati elettorali e della proclamazione di tutti gli eletti (Sindaco e Consiglieri comunali) con ogni consequenziale correzione e statuizione anche in ordine al rinnovo delle operazioni elettorali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Custode Russo, di Francesco Faralli, Marco Zampogna, di Giuseppe Rago, Luca Delli Carpini e di Alfonso De Lucia, Angelica Maiola, Anna Maria Foglietta e Ministero dell’Interno-Ufficio Territoriale del Governo Isernia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 26 maggio 2019 si sono svolte nel Comune di Monteroduni (IS) le elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale. All’esito dello scrutinio è risultato eletto Sindaco il candidato Custode Russo collegato alla lista n. 1 “Progetto Paese”, che ha riportato n. 696 voti validi, 1 voto in più dell’altro candidato alla carica di Sindaco, signor Altobelli Nicola, collegato con la lista n. 2 “Il coraggio di cambiare”, il quale ha ottenuto n. 695 voti validi.

A seguito della proclamazione del Sindaco eletto, sono stati attribuiti n. 7 seggi per la carica di consigliere comunale ai candidati della lista n. 1, assegnati ai signori Foglietta Annamaria, Faralli Francesco, Zampogna Marco, Rago Giuseppe, Delli Carpini Luca, De Lucia Alfonso, Maiola Angelica; e n. 3 seggi alla lista n. 2, assegnati ai sigg. Altobelli Nicola, Volpe Valerio, Ferretti Michele.

I ricorrenti, cittadini elettori del Comune di Monteroduni e candidati non eletti della lista n.2, hanno impugnato i risultati elettorali e la proclamazione di tutti gli eletti chiedendone; a tal fine hanno proposto due ordini di censure, relativo, il primo, alla dedotta non corrispondenza in una sezione tra numero dei votanti e numero dei voti espressi e, l’altro, alla illegittima ammissione di due elettori al c.d voto assistito.

Si costituivano in giudizio i signori Custode Russo, Francesco Faralli, Marco Zampogna, Giuseppe Rago, Luca Delli Carpini, Alfonso De Lucia, Angelica Maiola, Anna Maria Foglietta eccependo l’inammissibilità del ricorso collettivo e la sua infondatezza. Da ultimo si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo la propria estromissione dal giudizio.

All’udienza pubblica del 20 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Deve preliminarmente escludersi il dedotto profilo di inammissibilità del ricorso collettivo proposto dagli attuali ricorrenti per potenziale conflitto d’interessi vantando, nella specie, tutti i ricorrenti il medesimo interesse strumentale all’annullamento in toto delle operazioni elettorali.

Sussistono, pertanto, le condizioni per poter sindacare nel merito la fondatezza della domanda qui introdotta.

Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 68 del D.p.r. n. 570 del 16.06.1960, il difetto di istruttoria, l’illogicità manifesta e l’irregolarità delle operazioni elettorali per il fatto che nel Verbale delle operazioni della sezione n. 2 sarebbe riscontrabile una evidente discordanza tra il numero delle schede scrutinate ed il totale del numero dei votanti atteso che, a fronte di n. 526 elettori votanti, sono state ivi indicate, come votate, n. 527 schede: tale evidente discrasia, pari a n. 1 scheda scrutinata in più rispetto al numero dei votanti, altererebbe in maniera insanabile la correttezza delle operazioni elettorali, stante l’ineludibile principio della inderogabilità della corrispondenza tra schede scrutinate e numero dei votanti.

Sostengono, al contrario, le parti resistenti che, dal verbale della sezione n. 2, sono stati considerati solo i votanti delle liste elettorali maschili e femminili pari, appunto, a n. 526 mentre i componenti del seggio elettorale avrebbero omesso di conteggiare la cittadina austriaca che era nella lista elettorale aggiunta per gli elettori cittadini di Stati membri dell’Unione Europea.

Dunque i votanti sarebbero n. 527, esattamente pari alle schede rivenute, votate e considerate ai fini del conteggio dei voti attribuiti. Ciò è agevolmente evincibile dai verbali depositati in Comune e dalle liste elettorali. In sostanza, la predetta elettrice si sarebbe recata alle urne ed essendo l’unica elettrice “straniera” i membri del seggio hanno riposto la predetta lista elettorale aggiunta e non l’hanno conteggiata erroneamente nel numero complessivo dei votanti, avendo preso in esame solo le liste elettorali “ordinarie”.

Si tratterebbe, quindi, di un mero errore materiale, tale da non inficiare la legittimità delle intere operazioni elettorali. In definitiva, infatti, i votanti della sezione n. 2 sono n. 527, esattamente pari alle schede scrutinate.

Ad avviso del Collegio, il primo motivo di censura è fondato e merita accoglimento.

È circostanza pacifica, in punto di fatto, che nelle elezioni di cui trattasi la proclamazione degli eletti è avvenuta per un solo voto di scarto essendo stato proclamato Sindaco il sig. Custode Russo con un solo voto in più rispetto al sig. Nicola Altobelli. È altrettanto pacifico, e non contestato, che nella lista elettorale aggiunta con diritto di voto nella sezione n. 2 è iscritta anche una cittadina straniera residente nel Comune di Monteroduni ed avente nazionalità austriaca.

Orbene, sostengono, sul punto, i controinteressati che la suddette elettrice straniera si sarebbe effettivamente recata alle urne ed avrebbe votato; pur tuttavia, i membri del seggio elettorale avrebbero riposto la lista elettorale aggiunta ed erroneamente non l’avrebbero conteggiata nel numero complessivo dei votanti, con la conseguenza che sul relativo Verbale sarebbero risultati soltanto n. 526 votanti: il tutto per mero errore materiale.

La tesi difensiva, tuttavia, non convince.

È evidente, infatti, che dal Verbale delle operazioni della sezione n. 2 si riscontrano n. 527 schede scrutinate a fronte di soli n. 526 elettori votanti: il predetto dato non può essere considerato come un mero errore materiale atteso che esso, al contrario, rileva, per quanto qui di interesse, in maniera determinante: ai fini della regolarità delle operazioni elettorali è, infatti, necessaria l’esatta correlazione tra le schede degli elettori votanti e le schede scrutinate.

A riprova di ciò si evidenzia una ulteriore dato, pure rilevato dai ricorrenti con memoria difensiva e, ad avviso del Collegio, determinante nel senso della insanabile irregolarità delle operazioni elettorali e cioè che a fronte di n. 850 schede consegnate dalla Prefettura, per la sezione n. 2 (cfr. Verbale delle operazioni di voto, Sez. 2, p. 8) -n. 707 sono le schede autenticate (cfr. p. 9 del Verbale); n. 143 sono le schede “avanzate” non vidimate (cfr. p. 10 del Verbale); n. 181 sono le schede vidimate che risultano “non utilizzate per la votazione”- 851 sono, invece, risultate le schede totali. (La somma tra le 527 scrutinate + le 143 non vidimate + le 181 vidimate, sviluppa un totale di 851 schede, superiori di una unità rispetto alle 850 consegnate dalla Prefettura.).

Orbene, tutto ciò posto e considerato, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento delle operazioni elettorali e con assorbimento delle ulteriori censure non specificamente esaminate.

La natura della controversia giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Estromette dal giudizio il Ministero dell’Interno-Ufficio Territoriale del Governo di Isernia.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Rita Luce, Presidente, Estensore

Viviana Lenzi, Primo Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rita Luce

IL SEGRETARIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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