![DIVIETI - No alla vendita di bevande alcoliche e in lattina allo stadio](https://www.molisenetwork.net/wp-content/uploads/2021/09/DIVIETI-No-alla-vendita-di-bevande-alcoliche-e-in-lattina-allo-stadio-780x410.jpg)
CAMPOBASSO – Somministrazione bevande all’interno del perimetro dello stadio di Selva Piana e zone limitrofe per tutti gli operatori commerciali, c’è l’ordinanza del sindaco Gravina per le partite di calcio del Campobasso a quanti esercitano sia all’interno che all’esterno dello stadio.
E’ fatto perciò divieto assoluto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 per cento del volume, nonché la vendita o la somministrazione di bevande non alcoliche se contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, involucri di cartone o tetrapack o in altri contenitori idonei all’offesa della persona; la somministrazione è consentita solo in bicchieri di plastica o di carta o in bottiglie di plastica e contenitori in cartone o tetrapack sprovvisti di tappo; il divieto si intende esteso anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche superiore al 5 per cento del volume effettuata in esercizi commerciali diversi da quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ma ricadenti nella medesima zona; di non estendere il divieto di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 per cento del volume, alle attività che nelle varie di forme di ristorazione (ristorante, osterie, trattore, pizzerie e similari) somministrano alla clientela con la modalità del servizio ai tavoli; l’ordinanza poi si riserva l’adozione di ordinanze più stringenti laddove soccorrano, per i singoli incontri casalinghi, preminenti esigenze di pubblico interesse per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Ovviamente l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500. In caso di reiterazione della violazione si procederà a disporre altresì la sospensione dell’attività per tre giornate, individuate discrezionalmente dall’Ente tra quelli in cui è prevista un incontro di calcio, una manifestazione sportiva, un’attrazione dello spettacolo viaggiante, eventi musicali all’aperto.
G.C.
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