
CAMPOBASSO – Dopo le determinazioni del Tar Molise sulla sospensione del servizio di emodinamica all’ospedale di “San Timoteo , il sindaco di Termoli Francesco Roberti e la maggioranza in Comune hanno presentato diffida alla dirigenza Asrem affinchè sia ripristinata la piena operatività del servizio di cardiologia presso il nosocomio termolese tenendo presente gli impegni scritti nel Piano operativo sanitario e quanto dichiarato dal Tribunale amministrativo che ha sancito la riapertura H /24 dell’unità operativa con l’obbligo della garanzia della dotazione professionale e quindi del personale necessario per tanto.
Questo il testo della lettera all’Azienda sanitaria regionale del Molise e al Commissario straordinario ad acta alla sanità e quindi a Toma
“In nome, per conto e nell’resse di ROBERTI FRANCESCO (C.F. RBRFNC67H15F495D), nato a Montefalcone Nel Sannio il 15.06.1967;
ANTIGNANI GIULIA MICHELA (C.F. NTGGMC68D65I156B), nata a San Severino
Marche il 25.04.1968; AUFIERO VINCENZO (C.F. FRAVCN64E31I301M), nato a Santa Paolina il 31.05.1964; BALICE NICOLA ANTONIO (C.F. BLCNLN69T20L113C), nato a Termoli il 20.12.1969; CIARNIELLO ANNIBALE (C.F. CRNNBL75M14D548Z), nato a Ferrara il 14.08.1975; DE GUGLIELMO FERNANDA (C.F. DGGFNN56P63G257E), nata a Palata il 23.09.1956; DI BRINO BASSO (C.F. DBRBSS54M03L113E), nato a Termoli il 03.08.1954; FRARACCIO BRUNO (C.F. FRRBRN70R25Z700N), nato a Hobart il 25.10.1970; MALORNI NICOLA (C.F. MLRNCL76R28L113H), nato a Termoli il 28.10.1976; MIELE ENRICO (C.F.
MLINRC71E10L219I), nato a Torino il 10.05.1971; MONTANO ALBERTO (C.F.
MNTLRT59C14E791U), nato a Maddaloni il 14.03.1959; NUOZZI PINO LUCA (C.F.
NZZPLC66P15L069K), nato a Tavenna il 15.09.1966; PINTI COSTANZO (C.F.
PNTCTN60R15L113L), nato a Termoli il 15.101960; SABELLA VINCENZO (C.F.
SBLVCN77L12L113F), nato a Termoli il 12.07.1977; BARILE MICHELE (C.F.
BRLMHL83C21L113F), nato a Termoli il 21.03.1983; CICIOLA SILVANA (C.F.
CCLSVN59M51B550N), nato a Campomarino il 11.08.1959; COLACI RITA LISIA
(C.F. CLCRLS57R45H199M), nato a Ravenna il 05.10.1957; FERRAZZANO VINCENZO (C.F. FRRVCN47R25B550G), nato a Campomarino il 25.10.1947;
MOTTOLA GIUSEPPE (C.F. MTTGPP57C26A783T), nato a Benevento il 26.03.1957; MARONE MICHELE (C.F. MRNMHL65E17E435P), nato a Lanciano il 17.05.1965; “Cuore Molisano” associazione dei cardiopatici del basso Molise (cf. 91046800701), in persona del l.r.p.t. sig. Di Felice Liberato, nato il 10.08.1953 (C.F. DFLLRT53M11E259U), che sottoscrivono la presente ad integrale ratifica del suo contenuto,
premesso che
gli istanti hanno proposto ricorso dinanzi al Tar Molise RG 332/2021, integrato da successi motivi aggiunti, per l’annullamento dei provvedimenti della Asrem concernenti la sospensione della reperibilità medica presso il servizio di Emodinamica dell’Ospedale San Timoteo di Termoli;
il 15/12/2021 si è tenuta la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare del 15/12/2021, il cui verbale di seguito si riporta integralmente:
“Sono presenti gli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano per i ricorrenti, Roberto Iacoviello per l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, Michele Coromano per la A.S.RE.M., e Laura Venittelli per l’interventore ad adiuvandum. Su richiesta di parte ricorrente viene verbalizzata la seguente dichiarazione resa dal legale dell’A.S.RE.M.: “Come da provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, il servizio con decorrenza dal giorno 16/12/2021 sarà attivo per il periodo del mese di dicembre”. Dopo breve discussione il ricorso passa in decisione”;
Infatti, come previsto dal citato provvedimento e come meglio illustrato anche dalla difesa della Asrem nel corso della discussione dinanzi al Collegio, la gestione del servizio di emodinamica “a singhiozzo” sarebbe terminata proprio a cavallo dei giorni 15/16, con la conseguente preclusione, da parte del Tar di poter
disporre la sospensione degli effetti di un provvedimento specificamente censurato proprio con particolare riguardo ad una gestione intermittente del predetto servizio – in breve di un provvedimento che, con riguardo a tali profili, aveva già integralmente esaurito i propri effetti – e che, pertanto, come illustrato dalla stessa difesa, a far data dal 15/16 dicembre, avrebbe per l’effetto, così come programmato, ripristinato, integralmente, il servizio;
Dunque, e’ in ragione di tale parcellizzazione e calendarizzazione delle modalità
operative del servizio, così come programmate dalla Asrem di mese in mese, ben oltre il perimetro della straordinarietà ed imprevedibilità (stante il protrarsi di tale modalità organizzativa da circa quattro mesi), che sono state di fatto nuovamente precluse ai ricorrenti adeguate forme di tutela cautelare e giurisdizionale;
Conseguentemente, proprio in ragione dei rischi di tale reiterazione, con conseguente elusione dei più normali strumenti di tutela processuale, con ordinanza collegiale n. 236/2021, pubblicata il 16/12/2021, il Tar Molise dopo aver “Ritenuto che non sussiste, all’attualità, il periculum in mora paventato dai ricorrenti, atteso che gli effetti del provvedimento da ultimo impugnato si sono ormai sostanzialmente esauriti”, ha “Reputato in ogni caso opportuno, anche ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod.proc.amm., fissare sin d’ora l’udienza pubblica di discussione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti, in considerazione della delicatezza degli interessi coinvolti e della possibile ulteriore reiterazione, da parte dell’Amministrazione, di provvedimenti di contenuto analogo a quelli impugnati” e disposto incombenti istruttori sulla specifica situazione organizzativa dell’UOSVD di Cardiologia del P.O. “San Timoteo” di Termoli, impartendo all’Asrem di chiarire:
a) se vi sono scoperture d’organico della struttura interessata, e, in caso affermativo, il numero preciso dei posti vacanti del personale medico e la sua incidenza percentuale rispetto alla pianta organica prevista;
b) le cause che hanno determinato le indicate criticità organizzative relative alla copertura dei turni di reperibilità e alla carenza di personale medico;
c) le misure organizzative di medio e lungo periodo approntate e/o programmate
per fronteggiare le criticità organizzative rappresentate dall’Amministrazione nei
provvedimenti impugnati;
d) se siano previste o programmate nuove procedure assunzionali di personale
medico utilizzabile per assicurare la copertura della reperibilità medica emodinamica, e, in ogni caso, quale sia il preciso stato di avanzamento di quelle già in corso;
e) se siano previste o programmate procedure di mobilità o trasferimento, del
personale già dipendente del Servizio sanitario, da altre strutture regionali
all’UOSVD di Cardiologia del P.O. “San Timoteo” di Termoli;
f) i percorsi alternativi di assistenza e cura dei pazienti effettivamente offerti
all’utenza durante le fasce orarie e giornate in cui è programmata la sospensione
della reperibilità medica emodinamica presso la UOSVD di Cardiologia del P.O.
“San Timoteo” di Termoli”;
per il suddetto adempimento il Tar ha ordinato alla Asrem di “procedere
all’adempimento degli incombenti istruttori indicati mediante relazione di
chiarimenti da depositare in giudizio nel termine di 45 giorni dalla comunicazione
della presente ordinanza, o dalla sua notifica se anteriore”;
Tanto premesso, gli istanti, come rappresentati e difesi
Comunicano
ad ogni effetto di legge l’Ordinanza Tar Molise n. 236/2021 (RG 332/2021), allegandone alla presente copia sottoscritta digitalmente dai Magistrati, estratta dal portale dell’avvocato accedendo al sito www.giustizia-amministrativa.it;
diffidano
le Amministrazioni in indirizzo, ciascuna per le proprie prerogative, a darvi tempestiva esecuzione, entro e non oltre i termini ivi indicati;
diffidando altresì
– a garantire la piena operatività del servizio di Emodinamica, in conformità alle
previsioni del PO 2019-2021 e secondo quanto dichiarato nel corso della camera di consiglio del 15/12/2021 dalla difesa dell’Asrem, se del caso mediante idonea implementazione delle risorse umane addette al servizio;
– a dare, in ogni caso, tempestiva ed esaustiva comunicazione agli istante così come al personale medico e all’utenza, di ogni eventuale diversa disposizione organizzativa che dovesse sopravvenire a reiterare la sospensione della reperibilità medica h24 dell’Emodinamica.”
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