
CAMPOBASSO – La Procura della Repubblica di Campobasso interviene con una rettifica ufficiale per chiarire alcuni passaggi del comunicato diffuso ieri riguardante l’aggravamento della misura cautelare a carico di un 46enne residente nel capoluogo.
Le precisazioni si rendono necessarie per evitare interpretazioni fuorvianti, soprattutto in relazione al numero delle presunte violazioni del divieto di avvicinamento.
Nel comunicato precedente si parlava di “quasi 300 violazioni in due mesi”, un’espressione che — come chiarisce ora la Procura — «rappresenta una formulazione tecnicamente impropria, che potrebbe prestarsi a interpretazioni fuorvianti, inducendo a ritenere, erroneamente, che vi siano stati centinaia di episodi di violazione volontaria e fisica del divieto di avvicinamento».
La richiesta di aggravamento non si basa infatti su centinaia di episodi, ma su episodi circoscritti legati a messaggi telefonici dal contenuto intimidatorio, definiti «anche gravi», inviati dall’indagato alla persona offesa.
La Procura chiarisce la natura tecnica delle segnalazioni generate dal braccialetto elettronico. «Appare necessario operare una netta distinzione tecnica tra l’invio di un alert elettronico e l’effettivo accertamento di una violazione consapevole», si legge nel documento.
Il dispositivo, infatti, invia automaticamente un segnale ogni volta che i due dispositivi — quello dell’indagato e quello della vittima — entrano in prossimità. Ma ciò può avvenire:
- per movimenti casuali all’interno del centro abitato;
- per il semplice transito della vittima in auto nei pressi di luoghi dove l’indagato si trova legittimamente;
- per difficoltà tecniche di ricezione del segnale;
- per criticità temporanee legate alla batteria o alla copertura.
In questi casi, sottolinea la Procura, «l’attivazione del sensore avviene automaticamente e prescinde da una reale volontà del soggetto sottoposto alla misura di contravvenire alle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria».
La Procura ribadisce che l’aggravamento della misura cautelare è stato richiesto per condotte oggettive e volontarie, individuate nei messaggi intimidatori inviati alla vittima. «Tali episodi non costituiscono — di per sé — violazioni dell’ordinanza», viene precisato a proposito degli alert elettronici, mentre i messaggi minatori rappresentano la condotta rilevante ai fini della misura.
Nel documento si richiama anche il quadro normativo del Codice Rosso, ribadendo che l’attenzione della Procura e delle Forze dell’Ordine «rimane costante e improntata alla massima tempestività».
Un passaggio chiave riguarda il principio cardine della tutela cautelare: «anche una singola e isolata violazione oggettiva delle prescrizioni è di per sé sufficiente per un aggravamento della misura».
La Procura sottolinea che la sicurezza della persona offesa viene garantita attraverso «una valutazione qualitativa dei fatti, che prescinde dal dato puramente statistico delle rilevazioni elettroniche e si concentra sulla concretezza della minaccia».
Il comunicato si chiude ricordando che la posizione dell’indagato resta coperta dalla presunzione di innocenza fino all’esito definitivo del processo.
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