Intanto la sindaca Forte sul problema cinghiali in città contingibile ed urgente per la tutela dell’igiene e della salute pubblica e dell’incolumità, ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000, e la disciplina del corretto conferimento dei rifiuti e misure di contrasto alla presenza di ungulati nel centro abitato, ha emesso un’ordinanza che pubblichiamo integralmente:
“LA SINDACA
PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse regolata da principi di
responsabilizzazione e cooperazione;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare
ordinanze contingibili e urgenti per prevenire gravi pericoli che minacciano l’igiene e la salute pubblica;
VISTO l’art. 54, comma 4 del sopraindicato Decreto Legislativo, che conferisce al Sindaco, quale
Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti per prevenire e eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica;
CONSTATATO il progressivo e allarmante incremento della presenza di cinghiali all’interno del
perimetro urbano e che gli stessi si sono spinti sino a raggiungere le aree centrali della città, densamente
abitate;
CONSIDERATO il crescente numero di segnalazioni che pervengono da svariati cittadini che
esprimono grandi preoccupazioni per l’incolumità fisica delle persone a seguito di possibili attacchi da
parte degli animali selvatici
RILEVATO che tale fenomeno è alimentato in modo determinante dall’abbandono, anche
indiscriminato di rifiuti o dal mal conferimento degli stessi, i quali costituiscono un forte attrattore
trofico per la fauna selvatica in cerca di cibo, determinando rischi per l’incolumità dei cittadini, la
sicurezza della circolazione, nonché a possibili aspetti strettamente correlati con la salute ed igiene
pubblica
DATO ATTO che, sebbene la normativa di riferimento statale e regionale, ponga in capo alla Regione
Molise la competenza primaria in materia di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, permane in
capo al Sindaco la competenza di intervenire sulle cause locali che favoriscono l’inurbamento
pericoloso di tali esemplari;
 ATTO ALTRESI’ che il regolamento comunale relativo alle modalità di conferimento e
gestione dei rifiuti ha visto la prima fase di approvazione in sede della competente commissione
consiliare ed è in attesa dell’ultimo passaggio formale prima della deliberazione del Consiglio Comunale
RITENUTO OPPORTUNO quindi adottare misure, per quanto di propria competenza, per arginare
il fenomeno della presenza degli ungulati all’interno del centro abitato di Campobasso
ORDINA
1. il divieto di deposito di rifiuti prodotti al di fuori dal territorio comunale da parte di soggetti
non residenti nel Comune di Campobasso e comunque iscritti al ruolo TARI;
2. di non depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti differenziati o
indifferenziati, all’interno dei contenitori stradali di volumetria limitata (cestini multi materiale,
c.d “di cortesia” o “gettacarte”) che devono conseguentemente essere utilizzati esclusivamente
per il conferimento di rifiuto occasionale e non domestico;
3. il divieto assoluto di abbandono ed il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere con
modalità differenti da quelli stabiliti da Gestore SEA per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed al
di fuori degli appositi contenitori;
4. il divieto di esposizione dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti differenziati (mastelli) sui
dispositivi atti a contenerli (cd. rastrelliere), sul suolo pubblico o aperto al pubblico, oltre il
tempo strettamente necessario al ritiro, da parte del Gestore (SEA), e comunque non oltre le 36
ore successive;
1. il puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell’Ordinanza Sindacale n. 37 del 12 dicembre
2024 “Disposizioni per le Utenze Non Domestiche per la corretta raccolta differenziata, gestione delle
attrezzature dedicate, pulizia delle pertinenze e decoro urbano”, che si intendono richiamate
integralmente.
VIGILANZA
l’osservanza della presente ordinanza è affidata agli agenti accertatori di cui all’articolo 13 della legge n.
689/1981, ivi inclusi gli Ispettori Ambientali nominati con decreto sindacale, nonché le guardie
volontarie ambientali e zoofile munite di apposito decreto di nomina.
La violazione della presente Ordinanza è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai
sensi dell’articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad
€ 500.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura – U.T.G., al Comando di Polizia Locale, alla
Questura, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Nucleo Carabinieri Forestali,
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla SEA-Servizi e Ambiente Spa e agli Ispettori
ambientali comunali.”