La decisione avvalora le disposizioni adottate per la tutela della salute pubblica e del benessere degli animali, dopo che i controlli igienico-sanitari avevano evidenziato criticità gestionali e la presenza di un focolaio di leishmaniosi, grave zoonosi trasmissibile anche all’uomo.
Il caso era nato dal ricorso presentato da OIPA al TAR Molise contro i provvedimenti dell’A.S.Re.M. e dei Comuni di Termoli e Campomarino. Le autorità avevano disposto l’immediato trasferimento dei cani risultati negativi ai test verso la struttura della ditta Pontico e il blocco delle movimentazioni, in particolare delle adozioni internazionali, per gli esemplari affetti da leishmaniosi.
Il TAR Molise, con ordinanza n. 58/2026, aveva già evidenziato le contestazioni sollevate dai Carabinieri del NAS, confermando la necessità delle misure restrittive.
Sia il TAR sia il Consiglio di Stato hanno ritenuto che le misure d’urgenza adottate dall’Autorità sanitaria fossero sorrette da “un’approfondita e adeguata istruttoria”. Il trasferimento dei cani sani e il contenimento della patologia sono stati giudicati indispensabili e proporzionati per garantire la salute pubblica e la protezione degli animali.
Alla luce della sentenza cautelare del Consiglio di Stato, viene dunque confermata la correttezza procedurale e sanitaria della condotta dell’A.S.Re.M., che proseguirà le operazioni di gestione e ricollocazione nel rispetto delle normative vigenti.