ORDINANANZA – Malattie da insetti vettori, Gravina emette ordinanza

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CAMPOBASSO Proliferazioni e presenze delle zanzare con tutto quello che comportano per la trasmissione di malattie attraverso insetti vettori, un problema diventato molto serio in città negli ultimi anni su cui il Comune di Campobasso per la stagione ha predisposto un accurato programma di disinfestazione al fine di salvaguardare la salute pubblica. L’amministrazione comunale, tra l’altro, ha programmato trattamenti preventivi antilarvali su aree pubbliche e qualora si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, provvederà ad effettuare direttamente, sentito il Dipartimento di Prevenzione dell’ASREM, trattamenti adulticidi sul territorio comunale.

Abbiamo considerato, in questo periodo, la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, – ha detto il sindaco Gravina – ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale. Le larve delle zanzare si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, ove vengono deposte le uova, quali: fossati, raccolte d’acqua, tombini, caditoie, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni, pneumatici usati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.”

Si è ritenuto così di adottare, con questa ordinanza, adeguate misure atte a prevenire e contenere l’infestazione delle zanzare a tutela della salute e dell’ambiente, disponendo che

nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 ottobre tutti i cittadini ed i soggetti pubblici e privati, proprietari affittuari o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza, per la parte di propria competenza, dovranno evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.

La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia.

Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”).

In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità; tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi; evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica; mantenere in perfetto stato di pulizia ed efficienza i fossati e gli scoli dell’acqua, anche con adeguati sfalci della vegetazione spontanea, al fine di evitare ristagni di acqua o lenti deflussi della stessa.

I conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.

La responsabilità per le inadempienze all’ordinanza emanata è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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